CONDIZIONI COMMERCIALI GENERALI

I. Ambito delle presenti condizioni

1. Fatto salvo altri accordi, i contratti stipulati con noi si basano esclusivamente sulle seguenti disposizioni; con il conferimento dell´incarico il cliente accetta le nostre condizioni. Condizioni contrarie o divergenti del cliente sono per noi vincolanti solo se le abbiamo accettate per iscritto. Le nostre condizioni valgono anche se eseguiamo senza riserve la nostra fornitura consapevoli di condizioni contrarie o divergenti.

2. Le presenti condizioni commerciali generali valgono per tutte le nostre forniture e prestazioni e gli obblighi derivanti da questo rapporto di fornitura. Nei confronti di aziende e persone giuridiche del diritto pubblico valgono le nostre condizioni per tutti i rapporti commerciali.

II. Stipula del contratto

1. Un contratto con noi è inteso stipulato solo dopo che il cliente ha accettato senza riserve la nostra offerta o dopo che ha ricevuto la nostra conferma di ordine o dopo che abbiamo iniziato a erogare la prestazione. Se inviamo una conferma di ordine, questa è determinante per il contenuto e per la portata del contratto, fatto salvo espressi accordi diversi.

2. Modifiche, accordi accessori e l´accettazione di una garanzia di qualità (“garanzia di condizione “) necessitano della nostra conferma scritta per essere efficaci. Ciò vale anche per la soppressione della presente clausola.

3. La nostra offerta non è vincolante, salvo diversamente indicato nel contenuto dell’offerta stessa.

III. Modalità di prestazione

1. I termini e le date si intendono sempre approssimative a meno che nel caso specifico si siano presi specifici accordi scritti. Qualora siano non vincolanti, saremo in ritardo con il termine previsto solo se il cliente ci ha vanamente indicato precedentemente un termine adeguato per la fornitura del servizio o della prestazione dovuti. Ad ogni modo i termini decorrono a partire dall´ adempimento di tutti gli obblighi di collaborazione spettanti al cliente ed eventualmente dalla ricezione di un acconto concordato. Eventuali richieste di modifiche successive o obblighi di collaborazione adempiuti in ritardo da parte del cliente prolungano di conseguenza i tempi di consegna.
2. Se la fornitura da noi dovuta viene ritardata da forze maggiori (ad es. scioperi dei lavoratori, problemi aziendali a causa di malattie o epidemie degli animali o per altri eventi che non possiamo influenzare, problemi con i trasporti, mancanza di materie prime, misure degli enti, anche per i nostri fornitori, così come consegne in ritardo a noi), abbiamo facoltà di recedere dal contratto totalmente o in parte o a fare slittare la fornitura in base alla durata del fattore di impedimento. Sono escluse le rivendicazioni di risarcimento danni.
3. Se il cliente accetta in ritardo la consegna o viola altri obblighi di collaborazione, abbiamo facoltà di pretendere il pagamento del danno subito e le eventuali spese supplementari. In tal caso il rischio di deperimento accidentale o di un deterioramento accidentale dell´oggetto della fornitura viene trasferito al cliente nel momento in cui si rende responsabile del ritardo di accettazione.
4. Se per motivi attribuibili a noi ritardiamo una consegna o il nostro obbligo di fornitura è escluso per motivi attribuibili a noi o possiamo rifiutare la fornitura ai sensi del § 275 capoverso 2 del codice civile tedesco, il nostro obbligo di risarcimento di danni nel caso di lieve negligenza è limitato al danno prevedibile, tipico del contratto in essere.

5. Abbiamo facoltà di modificare la composizione dei nostri prodotti se non vengono intaccati interessi del cliente degni di essere protetti, in particolare se non implicano un peggioramento in termini qualitativi.
6a. Accordi extra per il settore covatura: i pulcini dei tacchini ordinati vengono forniti nel rapporto di coppia naturale. Quantità di forniture in eccedenza o inferiori e divergenze di sesso sono ammesse fino al 10 %, eesattamente come una divergenza fino a 14 giorni del termine di consegna concordato. Eventuali reclami per la fornitura di tacchini giovani devono essere fatti entro 2 giorni,  per i pulcini del tacchino entro 4 giorni.
6b. Accordo extra per il settore mangime: sono ammesse divergenze nelle quantità di ordine nelle tolleranze previste dal commercio (+/- 5 %).

IV. Trasferimento di rischio e trasporto

1. Il rischio di deperimento accidentale o deterioramento accidentale della merce ordinata viene trasferito al cliente al momento della spedizione se abbiamo sostenuto le spese di spedizione o abbiamo erogato altri servizi o in caso di fornitura parziale.

2. La consegna avviene in imballaggio a regola d´arte a nostra scelta. Il materiale di trasporto (europallet, cesti per la carne etc.) resta di nostra proprietà e deve essere restituito immediatamente dopo la consegna. Qualora ciò non avvenga nonostante i nostri solleciti, abbiamo facoltà di acquistare lo stesso materiale a spese del cliente.

V. Prezzi e pagamenti

1. Fanno fede i prezzi da noi indicati, ai quali deve essere aggiunta l´eventuale imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. Salvo espressamente diversamente indicato nel contratto, calcoliamo i prezzi di listino validi il giorno della consegna. Le nostre fatture devono essere saldate senza sconto e senza spese entro 8 giorni dalla data di fattura. Se in seguito a espressi accordi nel singolo caso si accettano assegni o cambiali, ciò avviene solo al fine di garantirne il pagamento e senza sconto alcuno. Eventuali costi per l´accredito degli importi sono a carico del cliente. Gli assegni o i pagamenti con cambiale li riconosciamo come validi solo nel momento del loro accredito sul conto. Ci riserviamo il diritto di chiedere pagamenti anticipati e caparre.

2. Se vantiamo più crediti nei confronti del cliente, possiamo decidere a quale debito accreditare il pagamento. I diritti di compensazione spettano al cliente solo se i suoi controdiritti sono giuridicamente rivendicati, legittimi o riconosciuti da noi per scritto. Lo stesso vale nei confronti di aziende per la rivendicazioni dei diritti di ritenzione.

3. Se dopo la stipula del contratto si evidenzia che i nostri diritti nei confronti del cliente sono messi a repentaglio per insolvenza da parte del cliente, siamo autorizzati ad incassare pagamenti anticipati o richiedere una fideiussione e in caso di scadenza del termine posto senza alcun esito, abbiamo facoltà di recedere dal contratto.

4. In caso di ritardo di pagamento il cliente è tenuto a corrispondere i tassi di mora previsti dalla legge a meno che non comproviamo un danno maggiore subito.

5. Se l’acquirente è moroso nei nostri confronti, tutti i relativi crediti devono essere immediatamente saldati.

VI. Adempimento successivo

1. Qualora la nostra fornitura presenti carenze, il cliente ha diritto ad un adempimentosuccessivo degli accordi presi (a nostra scelta rimuovendo le parti carenti o fornendo nuovi prodotti privi di carenze) in un termine adeguato. Se anche questa seconda fornitura presenta vizi, il cliente ha diritto a chiedere una riduzione del prezzo o a recedere dal contratto; eventuali richieste di risarcimento dei danni sono possibili ai sensi del punto VII. Il diritto di recesso non vale tuttavia se se il valore o l´adeguatezza vengono ridotti solo in modo irrilevante.

2. A parte i casi previsti dal punto 1 il diritto al recesso da parte del cliente vale solo se la violazione dell´obbligo, per la quale si ricorre al recesso, è imputabile a noi.

VII. Risarcimento danni

1. Rispondiamo di un risarcimento danni esclusivamente in conformità alle seguenti disposizioni: Rispondiamo nello specifico di: - comportamento doloso e gravemente negligente, - di ogni violazione di sostanziali vincoli contrattuali riconducibile a noi, in caso di assunzione della garanzia di qualità (“garanzia di condizione”), in caso di ritardo di consegna e nei casi nei quali il diritto alla prestazione ai sensi del § 275del codice civile tedesco è escluso per cause attribuibili a noi o possiamo rifiutare di erogare il servizio. In base all´entità il nostro obbligo di risarcimento nei casi di semplice negligenza nei confronti di aziende è limitato al risarcimento del danno previdibile tipico per questo tipo di contratto. Per il resto è esclusa la responsabilità per danni alle cose e al patrimonio; si rimanda al punto III. 2. e 4. delle presenti disposizioni.

2. Le disposizioni di responsabilità sopra indicate non intaccano la responsabilità per danni derivanti dal ferimento, messa in pericolo della vita o della salute.

3. Se ai sensi delle disposizioni sopra indicate viene esclusa la nostra responsabilità per un risarcimento danni o viene limitata, tale esclusione o limitazione di responsabilità si estende anche ai nostri organi, dipendenti e altri collaboratori, rappresentati e collaboratori esterni e vale ance per la rivendicazione di tutti i diritti per atto illecito (§§ 823 ss. del codice civile tedesco), ma non per la rivendicazione di diritti ai sensi dei §§ 1, 4 della legge tedesca sulla responsabilità del prodotto.

4. La forza maggiore come rivolte, sciopero, blocchi, riduzione improvvisa delle materie prime e autofornitura in ritardo, problemi di produzione per via di malattie o epidemie degli animali e altri problemi aziendali non riconducibili a noi (ad es. per vincoli o divieti di consegna sulla base di disposizioni legislative) giustificano una proroga del termine di consegna per tutta la durata di tale circostanza. Se tali circostanze rendono impossibile la nostra fornitura o prestazione nonostante i nostri sforzi profusi per fornire la merce, verremo esonerati dall´obbligo di fornitura. Qualora le suddette circostanze dovessero protrarsi oltre due settimane, abbiamo facoltà di recedere dal contratto.

VIII. Riserva della proprietà

1. Tutta la merce fornita resta di nostra proprietà esclusiva fino all´adempimento della richiesta del prezzo di acquisto, in caso di commercianti fino all´adempimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale. Un pignoramento, cessione a titolo di garanzia o altra valorizzazione sono vietati a meno che l´acquisto non sia finalizzato all´ulteriore cessione. In tal caso il cliente è irrevocabilmente autorizzato a cedere la merce sottoposta a riservato dominio a proprio nome nell´ambito di una transazione commerciale, fintanto che non sia moroso nei nostri confronti e tra il cliente e i suoi acquirenti non viga un divieto di cessione.
2. Nel caso in cui l’oggetto della fornitura sia consegnato con altri oggetti o mischiato con altri articoli, acquisiamo diritto di comproprietà laddove la nostra quota corrisponde al valore della fattura (il nostro prezzo di listino inclusa l’imposta sul valore aggiunto senza sconti); se il cliente non acquisisce la proprietà esclusiva per legge ci trasferirà la sua quota di comproprietà e conserverà la merce per noi. Una lavorazione avverrà per contro nostro in veste di produttore.
3. Il cliente cede a noi a titolo precauzionale i crediti derivanti dalla rivendita o da un altro fondamento giuridico (ad es. assicurazione, atto illecito) relativo alla merce sottoposta a riservato dominio e tutti i crediti di saldo derivanti dal conto sin da subito per un importo del valore della fattura. Vale anche nel caso in cui in seguito alle limitazioni sopra indicate non era consentita un´ulteriore cessione.  A nostra volta, noi accettiamo tale cessione. Se ci spetta solo una comproprietà per quanto riguarda la merce sottoposta a riservato dominio, la cessione a titolo cautelativo è limitata alla parte del credito corrispondente alla quota della nostra comproprietà sulla base del valore della fattura.
4. Il cliente è irrevocabilmente autorizzato a incassare i crediti a noi ceduti per conto conto e a nome proprio. Questa autorizzazione di incasso può essere revocata se il cliente non adempie ai suoi obblighi di pagamento previsti. In caso di revoca giustificata il cliente e/o il suo successore giuridico o amministratore della procedura di insolvenza dovranno comunicare su richiesta i crediti ceduti e i loro debitori con i relativi indirizzi, dovranno fornire tutte le informazioni per ottenere tutti i dati necessari, dovranno consegnare tutta la relativa documentazione e comunicare tempestivamente al debitore l’avvenuta cessione.
5. Nel caso in cui terzi abbiano accesso alla merce sottoposta a riservato dominio il cliente ci indicherà come proprietari della merce e ce lo comunicherà tempestivamente. Inoltre in quanto persona coinvolta volontariamente nel processo dovrà sporgere denuncia a sue spese come da § 771 del codice tedesco di procedura civile.
6. In caso di ritardo di pagamento da parte del cliente abbiamo facoltà di pretendere la restituzione della merce sottoposta a riservato dominio a sue spese e di recedere dal contratto alle condizioni previste dalla legge.
7. Rilasciamo le seguenti garanzie su richiesta del cliente a nostra scelta, a condizione che il suo valore realizzabile superi i crediti assicurati nel lungo periodo di oltre il 10 %. Per realizzabile in caso di merce sottoposta a riservato dominio si intende il valore stimato e in caso di crediti ceduti per sicurezza il valore nominale entrambi al netto di una detrazione di un terzo.

IX. Obblighi del cliente

1. Il cliente deve garantire uno stoccaggio e conservazione della merce in conformità alle relative disposizioni e nel rispetto della qualità dei prodotti. E´tenuto ad attenersi alle disposizioni di nomenclatura ed etichettatura che divergono dalle relative disposizioni nazionali.

2. In caso di prelievo di campione da parte dell´apposito ente, il cliente dovrà chiedere un controcampione e trasmettercelo immediatamente con il sigillo dell´ispettore ufficiale.

X. Luogo di adempimento e divieto di cessione

1. Il luogo di adempimento per tutte le forniture è Ahlhorn.

2. È esclusa la cessione di diritti che spettano al cliente nell’ambito del presente rapporto commerciale. Noi siamo invece autorizzati alla cessione dei nostri diritti nell’ambito del rapporto commerciale.

XI. Foro competente e diritto applicabile

1. Il foro competente esclusivo per tutte le rivendicazioni di diritti legati al presente rapporto commerciale nei confronti di commercianti e persone giuridiche del diritto pubblico è Cloppenburg.  Vale anche per la rivendicazione di diritti legati ad assegni, alla legislazione vigente e controversie.  Abbiamo tuttavia anche facoltà di citare in giudizio il cliente anche al suo foro competente generale.
2. In caso di forniture transazionali Cloppenburg è l´unico foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale (articolo 17 della convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e applicazione di sentenze). Ci riserviamo ad ogni modo il diritto di citare in giudizio il cliente presso il suo foro competente generale o nominare un altro tribunale competente ai sensi della convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e applicazione di sentenze.
3. Per tutti i rapporti commerciali e giuridici tra il cliente e noi viene applicato esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania; è esclusa l’applicazione della convenzione delle Nazioni Unite su contratti per la vendita nazionale di beni (CISG).

XII. Disposizioni finali

1. Qualora una delle sopracitate disposizioni dovesse essere o divenire inefficace, resterà intatta l`efficacia delle restanti disposizioni. Al posto delle disposizioni inefficaci subentreranno quelle maggiormente vicine alla finalità economica del contratto e che garantiscono una adeguata tutela delle interessi delle parti.

2. Sono abolite tutte le nostre precedenti condizioni generali di vendita.

3. Trattiamo dati personali ai sensi delle relative disposizioni di legge , in particolare le disposizioni del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR). Qualora trattiamo dati personali per conto del cliente, garantiamo la necessaria base giuridica e se necessario stipuliamo un accordo sul trattamento di dati su richiesta ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.