TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO)
I. Validità dei presenti termini e condizioni
1. Con riserva di accordi diversi in singoli casi, i contratti con noi vengono stipulati esclusivamente in base alle seguenti disposizioni. Condizioni contrattuali contrastanti o divergenti del fornitore sono per noi vincolanti solo se le abbiamo espressamente riconosciute. Le nostre condizioni si applicano anche nel caso in cui accettiamo le consegne senza riserve, pur sapendo che le condizioni del fornitore sono in contrasto o divergenti.
(2) Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i nostri acquisti di beni e servizi, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di beni, opere o servizi.
3) Se non concordato separatamente, non viene concesso alcun compenso o indennizzo per le visite o la preparazione di preventivi, progetti, piani, ecc. anche se non viene effettuato alcun ordine.
II Conclusione ed esecuzione del contratto
1. Gli ordini da parte nostra possono essere effettuati verbalmente o per iscritto. Gli ordini scritti devono essere confermati immediatamente per iscritto dal fornitore, ma il contratto si considera concluso anche quando il fornitore inizia a eseguire la fornitura o il servizio. In caso di ordini verbali, di norma emetteremo una conferma d'acquisto scritta, che sarà determinante per il contenuto e l'ambito del contratto, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente. Se nell'ordine non sono indicati i prezzi e questi non derivano da un accordo di prezzo esistente, ci riserviamo il diritto di autorizzare successive offerte di prezzo da parte del fornitore.
2. il fornitore si impegna a fornirci la proprietà degli oggetti di fornitura concordati senza diritti di terzi. L'ordine comprende sempre la fornitura di tutti i documenti necessari per l'installazione e il funzionamento, quali istruzioni per l'uso, piani e disegni, nonché l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte del fornitore.
3. Il fornitore fornisce i propri servizi in modo indipendente e sotto la propria responsabilità. Se ci viene richiesta una collaborazione, questa deve essere espressamente concordata in anticipo. In caso contrario, il fornitore deve adempiere a tutti i servizi, i compiti e gli obblighi necessari e appropriati che sono necessari per raggiungere lo scopo del contratto.
4. Ogni consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna, che deve contenere i dati del nostro ordine (numero e data dell'ordine, centro di costo).
5. ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright sui profili dei requisiti tecnici, sulle illustrazioni, sui disegni, sui calcoli, sui campioni e su altri documenti; essi non possono essere resi accessibili a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto. Tali documenti e informazioni devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione e la consegna sulla base del nostro ordine e devono esserci restituiti senza richiesta dopo il completamento dell'ordine. Ci riserviamo il diritto di richiedere in qualsiasi momento la stipula di un accordo di non divulgazione.
6. Per l'efficacia di modifiche, accordi collaterali e integrazioni è necessario un esplicito accordo scritto.
III Prezzi e pagamenti
1. I prezzi indicati nell'ordine sono vincolanti. I prezzi si applicano alle consegne "franco domicilio", imballaggio compreso, se non diversamente concordato espressamente per iscritto. L'obbligo di restituzione dell'imballaggio sussiste solo previo accordo speciale; tuttavia, il fornitore è tenuto a ritirare l'imballaggio su nostra richiesta.
2. ci spettano i diritti di compensazione e di ritenzione nella misura prevista dalla legge.
3. Le fatture devono sempre essere inviate al nostro ufficio contabile centrale di Ahlhorn, indipendentemente dall'indirizzo di consegna. Pagheremo entro 30 giorni dal ricevimento di una fattura corretta. Se il pagamento avviene entro 14 giorni dal ricevimento di una fattura regolare, avremo diritto a uno sconto del 3%.
IV. Tempi di consegna
1. Il termine di consegna indicato nell'ordine è vincolante. Se si verificano circostanze che indicano che il termine di consegna concordato non può essere rispettato, il fornitore è tenuto a informarci immediatamente.
2. In caso di ritardo nella consegna, ci spettano i diritti previsti dalla legge. Anche se è stata concordata una penale contrattuale, possiamo invece richiedere l'intero ammontare del danno da noi dimostrato a causa del ritardo.
V. Rivendicazioni per difetti
1. Il fornitore garantisce che tutte le sue forniture e prestazioni sono conformi allo stato attuale della tecnica, alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle disposizioni di autorità, associazioni di categoria e organizzazioni professionali. Se in singoli casi si rendessero necessarie delle deviazioni da queste norme, dovremo esserne espressamente informati e dovremo ottenere il nostro consenso scritto. Tale consenso non pregiudica gli obblighi di garanzia del fornitore.
2. Abbiamo diritto ai diritti legali per i difetti senza limitazioni. In ogni caso, siamo autorizzati a richiedere al fornitore, a nostra discrezione, l'eliminazione del difetto o la consegna di un articolo privo di difetti (fornitura sostitutiva) come adempimento successivo; il fornitore è quindi tenuto a sostenere tutte le spese necessarie per l'eliminazione del difetto o la consegna di un articolo sostitutivo. Ci riserviamo espressamente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, in particolare il risarcimento dei danni al posto della prestazione.
3. I difetti devono essere denunciati immediatamente non appena vengono scoperti nel corso della normale attività commerciale. Nella misura in cui adempiamo a questo obbligo, il fornitore rinuncia all'obiezione di una notifica tardiva dei difetti. I difetti nascosti ci autorizzano a richiedere un risarcimento per il materiale e la manodopera spesi invano.
4. Ai nostri crediti, in particolare a quelli per vizi, nei confronti del fornitore si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge. Il termine di prescrizione è sospeso se sono soddisfatti i requisiti di legge, ma in particolare anche se il fornitore verifica l'esistenza di un difetto o la sua eliminazione con il nostro consenso, fino a quando non ci comunica il risultato del controllo o dichiara il difetto eliminato o rifiuta di continuare l'eliminazione. In caso di successiva realizzazione o sostituzione di singole parti difettose da parte del fornitore, il termine di prescrizione per tali parti decorre nuovamente.
VI Responsabilità
1. Il fornitore risponde illimitatamente nell'ambito delle disposizioni di legge. L'obbligo di risarcimento si estende anche ai costi delle misure che intraprendiamo a nostra discrezione per scongiurare il pericolo, ad esempio il ritiro dei prodotti. Informeremo il fornitore del contenuto e della portata delle misure di richiamo da attuare - per quanto possibile e ragionevole - e gli daremo la possibilità di esprimersi.
2. Il fornitore è tenuto a garantire che l'acquisto e l'utilizzo delle sue forniture e/o dei suoi servizi non comportino la violazione di brevetti nazionali ed esteri e di altri diritti di proprietà industriale.
3. Il fornitore ci terrà indenni, a prima richiesta, da tutte le rivendicazioni di terzi, se e nella misura in cui è tenuto a risarcirci un danno. L'obbligo del fornitore si presume se la causa del danno rientra nella sfera di controllo e organizzazione del fornitore. Nei confronti di noi, del nostro personale e dei nostri clienti, il fornitore rinuncia al diritto di provare l'esonero ai sensi del § 831 comma 1, frase 2 del BGB. 4. Il fornitore è tenuto a fornire il risarcimento dei danni a noi e ai nostri clienti.
4. Il fornitore è tenuto a fornire un'adeguata copertura assicurativa.
VII Qualità e documentazione
1. Il fornitore è tenuto a rispettare le regole riconosciute della tecnica, tutte le norme di sicurezza vigenti, le altre disposizioni di legge applicabili e i dati tecnici concordati. Le modifiche apportate dal fornitore all'oggetto della fornitura richiedono sempre il nostro esplicito consenso scritto. Tuttavia, abbiamo il diritto di richiedere modifiche ragionevoli alla fornitura o al servizio dovuto dal fornitore. Gli effetti che ne derivano, in particolare per quanto riguarda i costi aggiuntivi o ridotti e le date di consegna, devono essere concordati reciprocamente.
2. Nel caso di sistemi o componenti di sistema, l'accettazione formale avviene solo dopo una messa in funzione di prova, che viene effettuata a spese e sotto la responsabilità esclusiva del fornitore.
VIII Luogo di adempimento, trasferimento del rischio, proprietà, divieto di cessione
1 Il luogo di adempimento per tutte le forniture e le prestazioni è Ahlhorn, se non diversamente concordato.
2. il rischio di perdita accidentale o di deterioramento accidentale degli oggetti di fornitura o delle prestazioni si trasferisce solo al momento della consegna o dell'accettazione nel rispettivo luogo di destinazione da noi indicato; in caso di forniture o prestazioni parziali, solo quando la fornitura o la prestazione è stata completata per intero.
3. La proprietà della merce e dei servizi passa a noi senza limitazioni e senza vincoli al momento della consegna o dell'accettazione. Tuttavia, si accetta una semplice riserva di proprietà nelle condizioni generali del fornitore.
4. È esclusa la cessione di crediti a cui il fornitore ha diritto in virtù del rapporto commerciale con noi.
IX. Foro competente e diritto applicabile
1. il foro competente per tutte le rivendicazioni derivanti dal rapporto commerciale, comprese le consegne o le prestazioni transfrontaliere, è Ahlhorn. Tuttavia, avremo anche il diritto di citare il Fornitore davanti a qualsiasi altro tribunale competente per legge.
2. Tutti i rapporti commerciali e giuridici tra il Fornitore e noi sono disciplinati esclusivamente dal diritto tedesco, con esclusione della CISG.
X. Disposizioni finali
1. L'eventuale invalidità di singole disposizioni dei suddetti termini e condizioni non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le disposizioni non valide saranno sostituite da quelle che più si avvicinano allo scopo economico del contratto e alla ragionevole tutela degli interessi di entrambe le parti.
2. Tutte le nostre precedenti Condizioni Generali di Acquisto sono annullate.
TERMINI E CONDIZIONI COMMERCIALI GENERALI PER LA FORNITURA DI FORNITURE E SERVIZI (CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA)
I. Ambito delle presenti condizioni
1. Fatto salvo altri accordi, i contratti stipulati con noi si basano esclusivamente sulle seguenti disposizioni; con il conferimento dell´incarico il cliente accetta le nostre condizioni. Condizioni contrarie o divergenti del cliente sono per noi vincolanti solo se le abbiamo accettate per iscritto. Le nostre condizioni valgono anche se eseguiamo senza riserve la nostra fornitura consapevoli di condizioni contrarie o divergenti.
2. Le presenti condizioni commerciali generali valgono per tutte le nostre forniture e prestazioni e gli obblighi derivanti da questo rapporto di fornitura. Nei confronti di aziende e persone giuridiche del diritto pubblico valgono le nostre condizioni per tutti i rapporti commerciali.
II. Stipula del contratto
1. Un contratto con noi è inteso stipulato solo dopo che il cliente ha accettato senza riserve la nostra offerta o dopo che ha ricevuto la nostra conferma di ordine o dopo che abbiamo iniziato a erogare la prestazione. Se inviamo una conferma di ordine, questa è determinante per il contenuto e per la portata del contratto, fatto salvo espressi accordi diversi.
2. Modifiche, accordi accessori e l´accettazione di una garanzia di qualità (“garanzia di condizione “) necessitano della nostra conferma scritta per essere efficaci. Ciò vale anche per la soppressione della presente clausola.
3. La nostra offerta non è vincolante, salvo diversamente indicato nel contenuto dell’offerta stessa.
III. Modalità di prestazione
1. I termini e le date si intendono sempre approssimative a meno che nel caso specifico si siano presi specifici accordi scritti. Qualora siano non vincolanti, saremo in ritardo con il termine previsto solo se il cliente ci ha vanamente indicato precedentemente un termine adeguato per la fornitura del servizio o della prestazione dovuti. Ad ogni modo i termini decorrono a partire dall´ adempimento di tutti gli obblighi di collaborazione spettanti al cliente ed eventualmente dalla ricezione di un acconto concordato. Eventuali richieste di modifiche successive o obblighi di collaborazione adempiuti in ritardo da parte del cliente prolungano di conseguenza i tempi di consegna.
2. Se la fornitura da noi dovuta viene ritardata da forze maggiori (ad es. scioperi dei lavoratori, problemi aziendali a causa di malattie o epidemie degli animali o per altri eventi che non possiamo influenzare, problemi con i trasporti, mancanza di materie prime, misure degli enti, anche per i nostri fornitori, così come consegne in ritardo a noi), abbiamo facoltà di recedere dal contratto totalmente o in parte o a fare slittare la fornitura in base alla durata del fattore di impedimento. Sono escluse le rivendicazioni di risarcimento danni.
3. Se il cliente accetta in ritardo la consegna o viola altri obblighi di collaborazione, abbiamo facoltà di pretendere il pagamento del danno subito e le eventuali spese supplementari. In tal caso il rischio di deperimento accidentale o di un deterioramento accidentale dell´oggetto della fornitura viene trasferito al cliente nel momento in cui si rende responsabile del ritardo di accettazione.
4. Se per motivi attribuibili a noi ritardiamo una consegna o il nostro obbligo di fornitura è escluso per motivi attribuibili a noi o possiamo rifiutare la fornitura ai sensi del § 275 capoverso 2 del codice civile tedesco, il nostro obbligo di risarcimento di danni nel caso di lieve negligenza è limitato al danno prevedibile, tipico del contratto in essere.
5. Abbiamo facoltà di modificare la composizione dei nostri prodotti se non vengono intaccati interessi del cliente degni di essere protetti, in particolare se non implicano un peggioramento in termini qualitativi.
6a. Accordi extra per il settore covatura: i pulcini dei tacchini ordinati vengono forniti nel rapporto di coppia naturale. Quantità di forniture in eccedenza o inferiori e divergenze di sesso sono ammesse fino al 10 %, eesattamente come una divergenza fino a 14 giorni del termine di consegna concordato. Eventuali reclami per la fornitura di tacchini giovani devono essere fatti entro 2 giorni, per i pulcini del tacchino entro 4 giorni.
6b. Accordo extra per il settore mangime: sono ammesse divergenze nelle quantità di ordine nelle tolleranze previste dal commercio (+/- 5 %).
IV. Trasferimento di rischio e trasporto
1. Il rischio di deperimento accidentale o deterioramento accidentale della merce ordinata viene trasferito al cliente al momento della spedizione se abbiamo sostenuto le spese di spedizione o abbiamo erogato altri servizi o in caso di fornitura parziale.
2. La consegna avviene in imballaggio a regola d´arte a nostra scelta. Il materiale di trasporto (europallet, cesti per la carne etc.) resta di nostra proprietà e deve essere restituito immediatamente dopo la consegna. Qualora ciò non avvenga nonostante i nostri solleciti, abbiamo facoltà di acquistare lo stesso materiale a spese del cliente.
V. Prezzi e pagamenti
1. Fanno fede i prezzi da noi indicati, ai quali deve essere aggiunta l´eventuale imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. Salvo espressamente diversamente indicato nel contratto, calcoliamo i prezzi di listino validi il giorno della consegna. Le nostre fatture devono essere saldate senza sconto e senza spese entro 8 giorni dalla data di fattura. Se in seguito a espressi accordi nel singolo caso si accettano assegni o cambiali, ciò avviene solo al fine di garantirne il pagamento e senza sconto alcuno. Eventuali costi per l´accredito degli importi sono a carico del cliente. Gli assegni o i pagamenti con cambiale li riconosciamo come validi solo nel momento del loro accredito sul conto. Ci riserviamo il diritto di chiedere pagamenti anticipati e caparre.
2. Se vantiamo più crediti nei confronti del cliente, possiamo decidere a quale debito accreditare il pagamento. I diritti di compensazione spettano al cliente solo se i suoi controdiritti sono giuridicamente rivendicati, legittimi o riconosciuti da noi per scritto. Lo stesso vale nei confronti di aziende per la rivendicazioni dei diritti di ritenzione.
3. Se dopo la stipula del contratto si evidenzia che i nostri diritti nei confronti del cliente sono messi a repentaglio per insolvenza da parte del cliente, siamo autorizzati ad incassare pagamenti anticipati o richiedere una fideiussione e in caso di scadenza del termine posto senza alcun esito, abbiamo facoltà di recedere dal contratto.
4. In caso di ritardo di pagamento il cliente è tenuto a corrispondere i tassi di mora previsti dalla legge a meno che non comproviamo un danno maggiore subito.
5. Se l’acquirente è moroso nei nostri confronti, tutti i relativi crediti devono essere immediatamente saldati.
VI. Adempimento successivo
1. Qualora la nostra fornitura presenti carenze, il cliente ha diritto ad un adempimentosuccessivo degli accordi presi (a nostra scelta rimuovendo le parti carenti o fornendo nuovi prodotti privi di carenze) in un termine adeguato. Se anche questa seconda fornitura presenta vizi, il cliente ha diritto a chiedere una riduzione del prezzo o a recedere dal contratto; eventuali richieste di risarcimento dei danni sono possibili ai sensi del punto VII. Il diritto di recesso non vale tuttavia se se il valore o l´adeguatezza vengono ridotti solo in modo irrilevante.
2. A parte i casi previsti dal punto 1 il diritto al recesso da parte del cliente vale solo se la violazione dell´obbligo, per la quale si ricorre al recesso, è imputabile a noi.
VII. Risarcimento danni
1. Rispondiamo di un risarcimento danni esclusivamente in conformità alle seguenti disposizioni: Rispondiamo nello specifico di: - comportamento doloso e gravemente negligente, - di ogni violazione di sostanziali vincoli contrattuali riconducibile a noi, in caso di assunzione della garanzia di qualità (“garanzia di condizione”), in caso di ritardo di consegna e nei casi nei quali il diritto alla prestazione ai sensi del § 275del codice civile tedesco è escluso per cause attribuibili a noi o possiamo rifiutare di erogare il servizio. In base all´entità il nostro obbligo di risarcimento nei casi di semplice negligenza nei confronti di aziende è limitato al risarcimento del danno previdibile tipico per questo tipo di contratto. Per il resto è esclusa la responsabilità per danni alle cose e al patrimonio; si rimanda al punto III. 2. e 4. delle presenti disposizioni.
2. Le disposizioni di responsabilità sopra indicate non intaccano la responsabilità per danni derivanti dal ferimento, messa in pericolo della vita o della salute.
3. Se ai sensi delle disposizioni sopra indicate viene esclusa la nostra responsabilità per un risarcimento danni o viene limitata, tale esclusione o limitazione di responsabilità si estende anche ai nostri organi, dipendenti e altri collaboratori, rappresentati e collaboratori esterni e vale ance per la rivendicazione di tutti i diritti per atto illecito (§§ 823 ss. del codice civile tedesco), ma non per la rivendicazione di diritti ai sensi dei §§ 1, 4 della legge tedesca sulla responsabilità del prodotto.
4. La forza maggiore come rivolte, sciopero, blocchi, riduzione improvvisa delle materie prime e autofornitura in ritardo, problemi di produzione per via di malattie o epidemie degli animali e altri problemi aziendali non riconducibili a noi (ad es. per vincoli o divieti di consegna sulla base di disposizioni legislative) giustificano una proroga del termine di consegna per tutta la durata di tale circostanza. Se tali circostanze rendono impossibile la nostra fornitura o prestazione nonostante i nostri sforzi profusi per fornire la merce, verremo esonerati dall´obbligo di fornitura. Qualora le suddette circostanze dovessero protrarsi oltre due settimane, abbiamo facoltà di recedere dal contratto.
VIII. Riserva della proprietà
1. Tutta la merce fornita resta di nostra proprietà esclusiva fino all´adempimento della richiesta del prezzo di acquisto, in caso di commercianti fino all´adempimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale. Un pignoramento, cessione a titolo di garanzia o altra valorizzazione sono vietati a meno che l´acquisto non sia finalizzato all´ulteriore cessione. In tal caso il cliente è irrevocabilmente autorizzato a cedere la merce sottoposta a riservato dominio a proprio nome nell´ambito di una transazione commerciale, fintanto che non sia moroso nei nostri confronti e tra il cliente e i suoi acquirenti non viga un divieto di cessione.
2. Nel caso in cui l’oggetto della fornitura sia consegnato con altri oggetti o mischiato con altri articoli, acquisiamo diritto di comproprietà laddove la nostra quota corrisponde al valore della fattura (il nostro prezzo di listino inclusa l’imposta sul valore aggiunto senza sconti); se il cliente non acquisisce la proprietà esclusiva per legge ci trasferirà la sua quota di comproprietà e conserverà la merce per noi. Una lavorazione avverrà per contro nostro in veste di produttore.
3. Il cliente cede a noi a titolo precauzionale i crediti derivanti dalla rivendita o da un altro fondamento giuridico (ad es. assicurazione, atto illecito) relativo alla merce sottoposta a riservato dominio e tutti i crediti di saldo derivanti dal conto sin da subito per un importo del valore della fattura. Vale anche nel caso in cui in seguito alle limitazioni sopra indicate non era consentita un´ulteriore cessione. A nostra volta, noi accettiamo tale cessione. Se ci spetta solo una comproprietà per quanto riguarda la merce sottoposta a riservato dominio, la cessione a titolo cautelativo è limitata alla parte del credito corrispondente alla quota della nostra comproprietà sulla base del valore della fattura.
4. Il cliente è irrevocabilmente autorizzato a incassare i crediti a noi ceduti per conto conto e a nome proprio. Questa autorizzazione di incasso può essere revocata se il cliente non adempie ai suoi obblighi di pagamento previsti. In caso di revoca giustificata il cliente e/o il suo successore giuridico o amministratore della procedura di insolvenza dovranno comunicare su richiesta i crediti ceduti e i loro debitori con i relativi indirizzi, dovranno fornire tutte le informazioni per ottenere tutti i dati necessari, dovranno consegnare tutta la relativa documentazione e comunicare tempestivamente al debitore l’avvenuta cessione.
5. Nel caso in cui terzi abbiano accesso alla merce sottoposta a riservato dominio il cliente ci indicherà come proprietari della merce e ce lo comunicherà tempestivamente. Inoltre in quanto persona coinvolta volontariamente nel processo dovrà sporgere denuncia a sue spese come da § 771 del codice tedesco di procedura civile.
6. In caso di ritardo di pagamento da parte del cliente abbiamo facoltà di pretendere la restituzione della merce sottoposta a riservato dominio a sue spese e di recedere dal contratto alle condizioni previste dalla legge.
7. Rilasciamo le seguenti garanzie su richiesta del cliente a nostra scelta, a condizione che il suo valore realizzabile superi i crediti assicurati nel lungo periodo di oltre il 10 %. Per realizzabile in caso di merce sottoposta a riservato dominio si intende il valore stimato e in caso di crediti ceduti per sicurezza il valore nominale entrambi al netto di una detrazione di un terzo.
IX. Obblighi del cliente
1. Il cliente deve garantire uno stoccaggio e conservazione della merce in conformità alle relative disposizioni e nel rispetto della qualità dei prodotti. E´tenuto ad attenersi alle disposizioni di nomenclatura ed etichettatura che divergono dalle relative disposizioni nazionali.
2. In caso di prelievo di campione da parte dell´apposito ente, il cliente dovrà chiedere un controcampione e trasmettercelo immediatamente con il sigillo dell´ispettore ufficiale.
X. Luogo di adempimento e divieto di cessione
1. Il luogo di adempimento per tutte le forniture è Ahlhorn.
2. È esclusa la cessione di diritti che spettano al cliente nell’ambito del presente rapporto commerciale. Noi siamo invece autorizzati alla cessione dei nostri diritti nell’ambito del rapporto commerciale.
XI. Foro competente e diritto applicabile
1. Il foro competente esclusivo per tutte le rivendicazioni di diritti legati al presente rapporto commerciale nei confronti di commercianti e persone giuridiche del diritto pubblico è Cloppenburg. Vale anche per la rivendicazione di diritti legati ad assegni, alla legislazione vigente e controversie. Abbiamo tuttavia anche facoltà di citare in giudizio il cliente anche al suo foro competente generale.
2. In caso di forniture transazionali Cloppenburg è l´unico foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale (articolo 17 della convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e applicazione di sentenze). Ci riserviamo ad ogni modo il diritto di citare in giudizio il cliente presso il suo foro competente generale o nominare un altro tribunale competente ai sensi della convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e applicazione di sentenze.
3. Per tutti i rapporti commerciali e giuridici tra il cliente e noi viene applicato esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania; è esclusa l’applicazione della convenzione delle Nazioni Unite su contratti per la vendita nazionale di beni (CISG).
XII. Disposizioni finali
1.L'eventuale invalidità di singole disposizioni dei termini e delle condizioni di cui sopra non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le disposizioni non valide saranno sostituite da quelle che più si avvicinano allo scopo economico del contratto e alla ragionevole tutela degli interessi di entrambe le parti.
2. Tutte le nostre precedenti Condizioni Generali di Vendita sono annullate.
3. Trattiamo dati personali ai sensi delle relative disposizioni di legge , in particolare le disposizioni del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR). Qualora trattiamo dati personali per conto del cliente, garantiamo la necessaria base giuridica e se necessario stipuliamo un accordo sul trattamento di dati su richiesta ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.